Come fare per...


RIABILITAZIONE SOGGETTO PER PROTESTO DI ASSEGNO O TITOLO BANCARIO
Cos'è

Serve a riabilitare il soggetto che ha subito un protesto di assegno o di titolo bancario e l’effetto è quello di considerare il protesto come mai avvenuto.

Normativa

Art. 17 L.108/1996 come mod. dall’art. 3 L.235 /2000 e dall’art. 13 D.Lgs 150/2011

Chi può richiederla

La parte interessata o persona munita di delega, con firma autenticata dal notaio o da pubblico ufficiale.

Ha diritto ad ottenere la riabilitazione colui che, trascorsi 13 mesi dall’ultimo protesto, abbia adempiuto alle obbligazioni, effettuando il pagamento, per i quali i protesti sono stati levati.

Come si svolge

Per ottenere la riabilitazione dai protesti di assegni e cambiali, elevati negli ultimi cinque anni e pertanto risultanti dalla visura camerale, è necessario produrre:

  • istanza indirizzata al Presidente del Tribunale tendente ad ottenere la riabilitazione;
  • il ricorrente deve qualificarsi compiutamente nel ricorso, indicando cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza attuale, recapito telefonico.
  • fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale;
  • gli originali dei titoli protestati unitamente all’atto di protesto (allegato al titolo) OPPURE le copie informatiche di assegni cartacei  in quanto  queste sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l’utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70;
  • visura aggiornata dei protesti (da richiedersi esclusivamente presso la Camera di Commercio - Ufficio Protesti) con data non anteriore a un mese dal deposito dell'istanza.

Se la riabilitazione è richiesta per una società il ricorso deve essere presentato dal legale rappresentante con indicazione della carica sociale che gli conferisce tale potere (es. amministratore unico, socio amministratore ecc.); deve essere prodotta la visura dei protesti sia del ricorrente che della società.

Si deve indicare la ragione o denominazione sociale completa e non abbreviata (es. snc ACME di Rossi Luigi e C., e non solo snc ACME) e produrre visura camerale della società (da richiedere alla Camera di Commercio)

Se nella visura risultano omonimie (protesti levati a carico di una persona con lo stesso nome e cognome, ma diversa dal richiedente), solo nel caso in cui non compaiano nè codice fiscale nè dati di nascita deve essere prodotto un certificato di residenza storico, che sarà confrontato con i dati risultanti dalla visura per escludere protesti non pertinenti. 

 

Procedura

La riabilitazione viene accordata con decreto del Presidente del Tribunale; l'interessato ne viene a conoscenza per mezzo di comunicazione da parte della cancelleria, dove potrà recarsi per avere la copia conforme del provvedimento del Presidente da presentare alla Camera di Commercio, la quale si occuperà della pubblicazione di esso sull'apposito bollettino.

L'interessato, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione (10 giorni ante 6/10/2011 ex D.Lgs. 150/2011), viene invitato dalla C.C.I.A.A. a produrre una dichiarazione sostitutiva del certificato di non interposta opposizione (in luogo del certificato di non interposta opposizione). La Camera di Commercio provvede, poi, alla verifica della dichiarazione sostitutiva presso la Corte d'Appello. A questo punto la pratica è conclusa e il protesto si può considerare come mai avvenuto.

Contro il provvedimento di diniego di riabilitazione o contro il decreto di riabilitazione, l'interessato o chi ne abbia interesse può presentare opposizione alla Corte d'Appello, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego di riabilitazione o dalla pubblicazione del decreto di riabilitazione (60 giorni se risiede all'estero).

Il provvedimento che accoglie il ricorso è pubblicato sul registro informatico dei protesti.

 

Documentazione da esibire

1) Titolo protestato in originale;

-Qualora il richiedente non sia in grado di produrre gli originali dei titoli, è sufficiente - la produzione della fotocopia degli stessi e dell’atto di protesto (da reperire in banca o presso il notaio che ha elevato il protesto),

- Qualora il richiedente non possiede né il titolo in originale né la fotocopia di questo, potrà avanzare richiesta di riabilitazione solo previa esposta denuncia di smarrimento del titolo presso le autorità di competenza (la quale denuncia dovrà essere esibita presso il Tribunale competente a decidere della riabilitazione).

2) dichiarazione del beneficiario (da produrre in originale con firma autenticata) il quale si qualifica compiutamente (generalità complete; in caso di società o ente, esatta e completa ragione o denominazione, con indicazione delle generalità della persona fisica di chi firma quale legale rappresentante) e dichiara di aver ricevuto il pagamento, con la specifica indicazione del titolo, della data del protesto, dell’importo del titolo stesso, della propria qualità di beneficiario diretto o giratario, delle generalità della persona che ha effettuato il pagamento (deve apparire ben chiara e certa la riferibilità del pagamento allo specifico assegno o alla specifica cambiale, quale risultante dal bollettino dei protesti);

oppure:

solo per gli assegni, certificato originale (non fotocopia) della banca che attesta l’avvenuta effettuazione del deposito vincolato al portatore dell’assegno (che deve essere specificatamente indicato: assegno numero…, tratto sulla banca…, protestato in data…, dell’importo di…)

3) Certificato rilasciato dalla Camera di Commercio - uso riabilitazione;

4) Dichiarazione dei creditori di avvenuto pagamento, con firma autentica;

5) Autocertificazione attestante che a partire dalla data risultante dal certificato della C.C. l'istante sul territorio nazionale non ha subito ulteriori protesti di assegni o cambiali;

 Circa i protesti dei titoli che non compaiono nel certificato camerale in quanto elevati da oltre cinque anni e non più pubblicati dalla C.C.I.A.A. non può darsi luogo alla riabilitazione sconoscendo il Presidente il numero degli stessi e se sono stati tutti pagati. Può soltanto dare atto del pagamento del titolo qualora il pagamento stesso sia stato dimostrato con la documentazione di cui sopra.

A chi rivolgersi

La competenza è del Tribunale del luogo di residenza dell’interessato e nel caso di società (p.g.) del  luogo della sede legale della società.

Per il Tribunale di Nola recarsi presso la cancelleria della Sezione Volontaria Giurisdizione e Famiglia sita al piano terra della sede ubicata in via Onorevole Napolitano.

N.B. La cancellazione dall’elenco dei protesti è disposta dal Presidente della Camera di Commercio, i termini decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza presso la Camera di Commercio.

 

Costi

Contributo Unificato di € 98,00

Pagamento di euro 27,00 per l’anticipazione dei diritti di notifica in modo forfettizzato (ex art.30 D.P.R. 115/02). *da effettuare tramite pagamento telematico, attraverso il Portale Servizi Telematici - Pagamenti PagoPA (art.196 D.P.R. 115/2022 e ss.mm.ii) all’indirizzo: http://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp

Diritti di Copia dell’atto, il cui costo è variabile e si rinvia alla tabella di riferimento rinvenibile su codesto sito web istituzionale.