1) Titolo protestato in originale;
-Qualora il richiedente non sia in grado di produrre gli originali dei titoli, è sufficiente - la produzione della fotocopia degli stessi e dell’atto di protesto (da reperire in banca o presso il notaio che ha elevato il protesto),
- Qualora il richiedente non possiede né il titolo in originale né la fotocopia di questo, potrà avanzare richiesta di riabilitazione solo previa esposta denuncia di smarrimento del titolo presso le autorità di competenza (la quale denuncia dovrà essere esibita presso il Tribunale competente a decidere della riabilitazione).
2) dichiarazione del beneficiario (da produrre in originale con firma autenticata) il quale si qualifica compiutamente (generalità complete; in caso di società o ente, esatta e completa ragione o denominazione, con indicazione delle generalità della persona fisica di chi firma quale legale rappresentante) e dichiara di aver ricevuto il pagamento, con la specifica indicazione del titolo, della data del protesto, dell’importo del titolo stesso, della propria qualità di beneficiario diretto o giratario, delle generalità della persona che ha effettuato il pagamento (deve apparire ben chiara e certa la riferibilità del pagamento allo specifico assegno o alla specifica cambiale, quale risultante dal bollettino dei protesti);
oppure:
solo per gli assegni, certificato originale (non fotocopia) della banca che attesta l’avvenuta effettuazione del deposito vincolato al portatore dell’assegno (che deve essere specificatamente indicato: assegno numero…, tratto sulla banca…, protestato in data…, dell’importo di…)
3) Certificato rilasciato dalla Camera di Commercio - uso riabilitazione;
4) Dichiarazione dei creditori di avvenuto pagamento, con firma autentica;
5) Autocertificazione attestante che a partire dalla data risultante dal certificato della C.C. l'istante sul territorio nazionale non ha subito ulteriori protesti di assegni o cambiali;
Circa i protesti dei titoli che non compaiono nel certificato camerale in quanto elevati da oltre cinque anni e non più pubblicati dalla C.C.I.A.A. non può darsi luogo alla riabilitazione sconoscendo il Presidente il numero degli stessi e se sono stati tutti pagati. Può soltanto dare atto del pagamento del titolo qualora il pagamento stesso sia stato dimostrato con la documentazione di cui sopra. |